Nell'autocertificazione si può omettere la sentenza di patteggiamento

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Non vanno indicate nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione le sentenze penali di patteggiamento. E d’altro canto, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di falso in atto pubblico, occorre considerare le circostanze in cui la dichiarazione viene resa.

Per queste ragioni il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 463 del 3.11.2020, depositata il 10.11.2020, ha assolto dal reato di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p. tre soggetti imputati per aver falsamente attestato, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta all’Ulss, di non aver riportato condanne penali, nonostante nei confronti di due di essi risultassero sentenze di applicazione della pena e nei confronti del terzo diverse condanne seppur di lieve entità.

Quanto alle sentenze di patteggiamento, secondo il giudice esse "non possono essere inquadrate tra le sentenze di condanna", e pertanto assolve gli imputati perché "il fatto non sussiste", con ciò spingendosi anche oltre gli approdi della giurisprudenza di legittimità, che in casi analoghi si limita ad escludere il dolo (si veda ad esempio la recente Cass., sez. V penale, n. 838 del 20.10.2020).

Quanto alle sentenze di condanna a carico del terzo imputato, il giudice, considerato da un lato che le condanne risultavano condonate o costituite da pena pecuniaria, dall’altro la scarsa chiarezza del testo della dichiarazione sottoscritta e le circostanze della firma (apposta in un momento di scarsa attenzione), concludeva per l’insussistenza del dolo, conformemente all’orientamento giurisprudenziale, di merito e legittimità, che spesso esclude l’esistenza del reato in parola quando si tratti di dichiarazioni rese su moduli prestampati (cfr ad es. Cass. sez. V penale, n. 2496 del 19.12.2019; Tribunale Terni, n. 570 del 21.5.2019; Cass., sez. V penale, n. 48604 del 24.9.2018).

 

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