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Il garante della prevenzione nelle strutture aziendali complesse

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In tema di infortuni sul lavoro è opportuno analizzare una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Quarta Penale 19 febbraio 2019, n. 14915), la quale enuncia i criteri di individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio nelle strutture aziendali complesse.

Un infortunio mortale. I fatti in sintesi

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un infortunio mortale: un manufatto in cemento prefabbricato (cd. bocca di lupo) sganciatosi dagli ancoraggi della autogru che lo sta movimentando, precipita a terra e schiaccia il lavoratore che sul fondo dello scavo sottostante era incaricato del suo posizionamento.

Il garante della prevenzione. Le figure previste per legge

In casi come questo è determinante capire chi sia il garante della prevenzione e quindi chi debba rispondere per l’accaduto. Già nel tessuto normativo, infatti, sono previste più figure che, investite dei relativi poteri e doveri, possono/devono ricoprire questo ruolo. La prima tra queste figure è il datore di lavoro, cui spetta l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e, una volta determinati, di individuare le misure cautelari necessarie e sovraintendere alla loro adozione, assicurandosi infine che tali misure vengano osservate dai lavoratori.

Data la complessità dei processi aziendali tuttavia, è sempre più richiesta la presenza di altri soggetti coadiuvanti in diverso modo il datore di lavoro: i dirigenti, i quali attuando le direttive del titolare organizzano l’attività lavorativa e vigilano su di essa (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 81/2008); e i preposti che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, co. 1, lett. e, d.lgs. n. 81/2008).

Prendendo atto di tali previsioni la Corte di Cassazione ha scandito il principio secondo il quale, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa; e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sezione Quarta Penale 4 aprile 2017, n. 22606).

Pertanto, anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione. Il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Ma quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).

La decisione della Cassazione nel caso in esame

Nel caso in esame il giudice d’Appello aveva ritenuto il datore di lavoro responsabile del delitto di cui agli art. 40 cpv. e 589 c.p. per il solo fatto di non essersi recato in cantiere e per non aver assunto informazioni precise e dettagliate dal preposto.

La Corte di Cassazione, sulla base del principio per cui l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, sottolinea come un difetto di informazione circa l’andamento dei lavori non possa essere rimproverato al datore di lavoro per una sua assenza fisica dal cantiere o per non aver interloquito con il preposto. Piuttosto evidenzia come la sentenza impugnata non indaghi sul se e quali misure fossero state previste ed adottate per assicurare che quanto regolato nella valutazione dei rischi fosse osservato. Conseguentemente annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame.