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Ecco perché la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la revoca automatica della patente in caso di omicidio o lesioni stradali

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Come preannunciato nell'articolo precedente, in data 14 aprile 2019 è stata pubblicata la motivazione della sentenza n. 88, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222 del C.d.s. nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente di guida a seguito della condanna per i reati di omicidio o di lesioni stradali.

Lettura particolarmente interessante per comprendere il ragionamento che ha indotto i Giudici delle leggi a pronunciarsi nei termini anzidetti.

Dalla sospensione alla revoca automatica della patente

Nella motivazione si ricorda come, originariamente, l'art. 222 c. 1 del C.d.s., così come introdotto dalla Legge 102 del 2006, prevedesse, nei casi di lesione personale colposa o di omicidio colposo conseguenti ad un sinistro stradale, la sola sanzione amministrativa della sospensione della patente, pur graduata a seconda della gravità delle conseguenze dannose (fino a 4 anni per l'omicidio colposo).

Solo successivamente, a seguito del decreto legge 92 del 2008, è stata introdotta la revoca della patente quale sanzione amministrativa nell'ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza (peraltro con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l'effetto di stupefacenti.
La Corte, ricorda, altresì, che prima di giungere alla recente novella normativa, con la Legge 120 del 2010, la revoca della patente è stata estesa anche al reato di lesioni colpose gravi e gravissime sempre però aggravate dalle medesime condizioni succitate.

Si è giunti, infine, alla Legge 41 del 2016, che ha previsto le due nuove ipotesi di reato (omicidio e lesioni stradali), stabilendo, altresì, una disciplina ben più rigorosa in merito alla revoca della patente.

Automatismo sanzionatorio: illegittimità costituzionale?

Ed è proprio in relazione a tale automatismo sanzionatorio che ha operato il vaglio della Corte.

Nella sentenza si parla di “marcato inasprimento delle sanzioni accessorie” posto che, a detta dei Giudici, “la revoca della patente è prevista indistintamente per tutte le ipotesi di reati cosiddetti stradali, sia nel caso in cui ricorrono le fattispecie cosiddette semplici, sia nel caso in cui sussistono le fattispecie aggravate, mentre la disciplina previgente delle sanzioni amministrative accessorie era maggiormente graduata”.

Con la novella normativa il legislatore si è limitato ad introdurre, per quanto concerne le pene principali, un aggravamento modulato secondo una “precisa gradazione”, non inserendo però un’analoga previsione “graduale” per la sanzione accessoria della revoca.

Secondo la Corte tale rigidità si pone in contrasto con il “volto costituzionale del sistema penale”, potendosi considerare legittimo l'automatismo della risposta sanzionatoria solo per le ipotesi di lesioni o omicidio stradale aggravate, in quanto violazioni al codice della strada costituenti “un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali”.

Le conclusioni della Corte Costituzionale

A fronte dei suddetti principi è stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.s. nella parte in cui non prevede la possibilità per i giudici di applicare in alternativa alla sanzione della revoca della patente, quella della sospensione - eccezion fatta per le ipotesi di lesioni e di omicidio stradale aggravate a norma degli art. 589 bis e 590 bis cc. 2 e 3 c.p..

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