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Lesioni stradali: la Corte Costituzionale conferma la procedibilità d’ufficio ma invita il legislatore a rivedere la disciplina vigente

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Rimane confermata la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, seppur con un monito rivolto al legislatore.

Con la sentenza n. 248 del 25 novembre 2020 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 590 bis c.p. (introdotto dalla Legge 26 marzo 2016 n. 41) nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela per le ipotesi meno gravi di lesioni stradali.

La Consulta ha riconosciuto che le lesioni stradali di cui al primo comma dell'art. 590 bis c.p. costituiscono l'esito di comportamenti meno rimproverabili rispetto a quelli previsti nei commi successivi (tra i quali la guida sotto l'effetto di stupefacenti o la guida in stato di ebbrezza); esse rappresentano condotte consistenti in “occasionali disattenzioni” in cui possono imbattersi anche automobilisti esperti, per le quali si potrebbe evitare la celebrazione di un processo penale a fronte dell'integrale risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto che la decisione del legislatore di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali – quindi per tutte le ipotesi in cui a seguito della violazione di norme sulla circolazione stradale si causino lesioni gravi o gravissime, quindi anche solo una malattia di durata superiore a 40 giorni - non sia manifestamente irragionevole e per questo illegittima.

D'altronde, la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati s'inserisce nel quadro complessivo di riforma finalizzato a contenere episodi ritenibili di particolare allarme sociale.

Tuttavia la Corte Costituzionale ha invitato il legislatore a ripensare la disciplina vigente in materia di lesioni stradali, affermando che: “rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis c.p.”.

A fronte della pronuncia in esame, pertanto, è auspicabile che le varie proposte di legge avanzate sul punto possano avere rapidamente un seguito che tenga conto delle indicazioni della Corte Costituzionale.

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